IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   330,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto  l'art.  5,  comma  3,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
  Vista l'ordinanza n. 2332/FPC del 4 ottobre 1986, n. 730;
  Vista l'ordinanza n. 2332/FPC del 4 ottobre 1993, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 1993, con la quale e' stata,
fra l'altro, assegnata al prefetto di Novara  la  somma  di  lire  un
miliardo  per fronteggiare interventi di somma urgenza conseguenti ad
eccezionali  precipitazioni  piovose  verificatesi  dal  23   al   25
settembre 1993;
  Considerato che dal giorno 7 ottobre 1993 la zona del lago Maggiore
e'  colpita  da violenti e persistenti nubifragi abbattutisi anche in
territorio svizzero che hanno determinato un eccezionale sollevamento
del livello delle acque del lago stesso con  conseguenti  inondazioni
di numerosi comuni siti lungo le sue sponde, nonche' gravi danni agli
impianti fognari, agli acquedotti ed alla viabilita';
  Tenuto  conto  che  a seguito di tale evento si e' dovuto procedere
all'immediata  sistemazione  alloggiativa  delle  persone  che  hanno
dovuto   abbandonare   le  proprie  abitazioni  invase  dalle  acque,
all'immediato sgombero di detriti e di materiale franato;
  Visto il telex n. 5339/20-3/GAB. in data  9  ottobre  1993  con  il
quale  il prefetto di Novara rappresenta l'urgente necessita' che gli
venga attribuito un contributo straordinario di lire 2  miliardi  per
la  realizzazione  degli  interventi  di  somma urgenza ed assistenza
resisi necessari a seguito dell'evento di cui sopra e cio' allo scopo
di evitare piu' gravi e maggiori  danni  alle  persone  e  alle  cose
colpite;
  Visto  il  telex n. 1361/93 in data 13 ottobre 1993 con il quale il
prefeto di Varese chiede, per gli stessi motivi, l'erogazione  di  un
contributo straordinario di lire 500 milioni;
  Ravvisando  pertanto  la  necessita' di disporre l'erogazione di un
nuovo contributo straordinario  di  lire  2  miliardi  a  favore  del
prefetto  di  Novara,  oltre  quello gia' concesso con l'ordinanza n.
2332/FPC in data 4 ottobre 1993, e di lire 500 milioni a  favore  del
prefetto di Varese;
  Atteso  che  il  Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 ottobre
1993 ha preso atto della  grave  situazione  di  disagio  venutasi  a
creare  per  le popolazioni residenti nelle predette province a causa
degli eventi meteorici di cui e' cenno, dei danni da questi  prodotti
e dei connessi interventi di somma urgenza e assistenza espletati dai
summenzionati prefetti;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Allo scopo di fronteggiare gli interventi di  somma  urgenza  di
cui  in premessa, conseguenti alle eccezionali manifestazioni piovose
verificatesi dal giorno 7 ottobre 1992 nella zona del lago  Maggiore,
onde  evitare  situazioni  di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose, e' assegnata al prefetto di Novara la somma di lire 2 miliardi,
oltre quella attribuitagli  con  ordinanza  n.  2332/FPC  in  data  4
ottobre 1993, ed al prefetto di Varese la somma di lire 500 milioni.
  2.  I  citati  prefetti per l'esecuzione degli interventi di cui al
comma 1 possono adottare i provvedimenti necessari anche in deroga ad
ogni  vigente  normativa  ed  in   particolare   alle   norme   sulla
contabilita' generale dello Stato.
  3.  I  prefetti  di  Novara e di Varese sono delegati alla gestione
delle somme indicate al comma  1  con  l'osservanza,  ai  fini  della
rendicontazione  della  spesa,  dell'art.  13  della legge 28 ottobre
1986, n. 730, e dovranno riferire, entro il termine di sei  mesi,  al
Dipartimento  della protezione civile sullo stato di attuazione degli
interventi effettuati.